Patrimonio del Trentino S.p.A. intende avviare un’indagine di mercato propedeutica all’individuazione di operatori economici da invitare – previa manifestazione di interesse – ad un confronto concorrenziale, senza pubblicazione di un bando di gara, in conformità agli artt. 4 e 17, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di selezionare un operatore economico con cui stipulare un contratto di mutuo a tasso fisso, per un importo massimo di Euro 30.900.000,00, con durata massima 10 anni, destinato al finanziamento di spese per investimenti e garantito da garanzia a prima richiesta della Provincia autonoma di Trento.
Termine di presentazione della manifestazione di interesse: 19 novembre 2019, ore 12:00
Avviso completo allegato in calce.
QUESITI
In via generale, si ricorda che il presente invito è atto alla sola manifestazione di interesse per essere invitati all’eventuale successivo confronto concorrenziale; gli schemi di contratto di mutuo nonché di fidejussione forniti sono da ritenere meramente indicativi e non vincolanti.
Quesito 1 -“É vietata la cessione, anche parziale, del Contratto. E’ ammessa la cessione del credito, solo se relativa all’intero credito residuo, previo consenso scritto di PdT che non sarà irragionevolmente negato.” In merito a quanto esposto, è possibile, concordando preventivamente il testo, tra l’aggiudicazione e la stipula/erogazione, ottenere il Vs consenso contestualmente alla stipula erogazione? Ciò è determinante, ai fini della stanziabilità in Banca d’Italia, e per consentire ai partecipanti di offrire le migliori condizioni possibili.
Risposta 1 – La deliberazione che autorizza Patrimonio del Trentino Spa agli schemi dei documenti, alla contrazione del mutuo, nonché all’emissione della fidejussione verrà definita prima dell’indizione del confronto concorrenziale.
Quesito 2 – Si chiede di poter prendere visione del Piano Industriale 2019-2021 e dei Piani di Investimento già autorizzati dalla Provincia Autonoma di Trento, che rappresentano una parte dei fabbisogni, da finanziare tramite il mutuo oggetto dell’indagine di mercato.
Risposta 2 – Le delibere citate sono pubblicate nella sezione di questo sito: SOCIETA’ TRASPARENTE\Disposizioni Generali\Atti Generali\Programma di Attività e Direttive Provincia autonoma di Trento.
Quesito 3 – Con riferimento all’articolo 13 della bozza contratto di mutuo (il quale pone a carico della Banca le spese di stipulazione, nonché tutte le spese inerenti e conseguenti), vi preghiamo di confermare se è ammessa la stipula a mezzo scambio di corrispondenza o scrittura privata non autenticata (in tal caso dovrà essere ovviamente eliminato l’inciso “comprese quelle per la copia in forma esecutiva”).
Risposta 3 – In relazione alla stipula del Contratto di Mutuo e della Garanzia, potranno essere effettuate a mezzo di scrittura privata non autenticata, presso la nostra sede o presso gli uffici della Provincia autonoma di Trento o in altro luogo idoneo da definirsi. L’Art. 13 [Spese] è comunque da intendersi per le eventuali altre copie autentiche necessarie oltre a quelle sottoscritte.
Quesito 4 – Premesso che l’art. 17 della bozza contratto di mutuo, rubricato “Disposizioni anticorruzione”, stabilisce che “nell’espletamento del servizio oggetto del presente Contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice Etico e allegato Codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di PdT e visibile sul sito istituzionale di PdT, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto”, si chiede se è possibile riformularlo prevedendo l’obbligo del rispetto, da parte di ciascuna delle parti, degli obblighi di condotta previsti dal proprio Codice Etico e dal proprio Codice di comportamento.
Risposta 4 – All’art. 17 della bozza di contratto di mutuo, si fa presente che il codice etico integrato con il codice di comportamento di PdT, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, devono essere rispettati da entrambe le parti in ossequio alla disciplina prevista nel D. Lgs. 231/2001 e tenuto altresì conto della natura di PdT, ente a totale partecipazione pubblica. Pertanto, si fa sì che l’obbligo di rispetto di tali codici entri a far parte del contenuto vincolante inter partes e quindi deve essere prevista e accettata una clausola contrattuale ad hoc che imponga alla controparte di PdT il rispetto dei medesimi.
Quesito 5 – All’art. 4 della bozza contrattuale proposta viene fatto riferimento unicamente al tasso fisso omnicomprensivo, che rappresenta l’unico onere per il mutuatario eccezione fatta per l’imposta sostitutiva che, per il regime adottato dalla Vostra Società, andrebbe comunque corrisposta; malgrado quest’ultimo onere non sia un onere bancario, la circostanza poc’anzi descritta renderebbe quantomeno opportuna l’indicazione contrattuale del TAEG, indicazione della quale non v’è traccia nella stessa bozza.
Risposta 5 – Si ribadisce che gli schemi di contratto di mutuo nonché di fidejussione forniti sono da ritenere meramente indicativi e non vincolanti. Si conferma che la Società adotta il regime dell’imposta sostitutiva a proprio carico. L’eventuale indicazione contrattuale del TAEG potrà essere descritta con apposito allegato.
Quesito 6 – Nell’Avviso Esplorativo è precisato che sia il Modello del Contratto di Mutuo sia quello del Contratto di Garanzia sono da intendersi quali documenti meramente indicativi e non vincolanti delle condizioni di massima che potranno essere oggetto di modifica al momento della selezione. Qualora tale ultima precisazione non si riferisse unicamente alle Caratteristiche di Massima dell’operazione (cfr. prima pagina dell’Avviso), ma, invece, lasciasse un seppur ristrettissimo margine di trattativa, riscontrandosi una difformità di quanto proposto dalla Vostra Società con la Global Credit Policy del ns Istituto, non possiamo non evidenziare l’esigenza che, nel caso di eventuale aggiudicazione, si possano mantenere le clausole previste come principali dalla Global Credit Policy (Negative Pledge, Cross Default, Pari Passu) eventualmente mitigate da soglie di materialità, con particolare attenzione alla salvezza quantomeno della clausola che consente alla Banca la cedibilità del credito (prevista dall’Art. 12 del ns contratto standard), oppure, qualora non fosse possibile mantenerla integralmente, almeno conservare il comma 3 del citato articolo (costituzione in garanzia a favore della Banca Centrale Europea e/o Banca d’Italia) anche senza il preventivo assenso della mutuataria.
Risposta 6 – Si conferma la risposta data al Quesito 1. Si fa presente, fin d’ora, che i contratti definiti e proposti in fase di gara non potranno essere soggetti ad alcuna modifica successiva.
Quesito 7 – con riferimento ai dati di bilancio di Patrimonio Trentino, vi preghiamo di fornirci, se disponibile, la situazione infrannuale al 30/06/2019 e il preconsuntivo al 31/12/2019.
Risposta 7 – Si informa che i bilanci approvati sono pubblicati nel presente sito nella sezione Società trasparente\Bilanci. Eventuali situazioni di bilancio infrannuale o preconsuntivo potranno essere resi disponibili solamente all’atto dell’invito al confronto concorrenziale