AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Patrimonio del Trentino S.p.A. ha indetto un bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2020 – 2022.
Codice CIG 8250615EDF.

Importo a base di gara: € 90.000,00.=, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Per ulteriori informazioni si rimanda agli elaborati di gara visionabili in calce e per intero caricati a Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento versione 7 chiamato Sistema (SAP-SRM).

Qualsiasi chiarimento deve essere richiesto all’indirizzo e-mail pec@pec.patrimoniotn.it.

Termine presentazione offerte: 21 aprile 2020, ore 12.00.

Venerdì 3 aprile 2020

Patrimonio del Trentino comunica che in ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 27 marzo 2020 e del DPCM 1 aprile 2020, i termini relativi alla presente gara vengono proprogati come di seguito indicato:

Presentazione offerta: tassativamente entro 4 maggio 2020, ore 12.00

Richieste di chiarimento di carattere procedurale-amministrativo e tecnico progettuale: da inoltrare tassativamente entro 23 aprile 2020, ore 24.00

Risposta degli uffici ai chiarimenti: entro 30 aprile 2020, ore 24.00

Prima seduta di gara presso la sede della Società: 6 maggio 2020, ore 9.00

Richieste chiarimenti

10 aprile 2020

Quesito – Con riferimento ai criteri di valutazione art. 17 del Bando: si chiede la rettifica del punteggio indicato al punto A in quanto l’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) è stato abrogato e sostituito dal 13 settembre 2012 con il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanzie. Tutte le società iscritte all’ex Albo Consob sono di fatto congluite nel nuovo registro tenuto presso il MEF. Chiuque sia legittimato allo svolgimento dell’attività richiesta nel Bando è pertanto iscritto al Registro MEF. Tale iscrizione non apporta alcun valore aggiunto all’offerta presentata bensì ne cosituisce un requisito di accesso. Pertanto attribuire un punteggio pari a 10 ounti per il possesso di una iscrizione non più valida si ritiene lesivo della concorrenza e illegittimo. Si richiede la rettifica di detto punto del Bando.

Risposta -Si comunica che in accoglimento alla segnalazione ricevuta si è proceduto ad una modifica degli elementi di valutazione delle offerte, eliminando l’elemento A e spalmando il relativo punteggio (10 pt) su due degli elementi successivi attribuendo, nello specifico, 5 punti in più all’elemento E) e 5 punti in più all’elemento G). La tabella così corretta risulta quindi come di seguito allegata (Tabella valutazione offerta tecnica_rev. 1). I documenti di gara sono stati, di conseguenza, opportunamente modificati e ricaricati a Sistema.

17 aprile 2020

Quesiti – Con riferimento al paragrafo 7.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale del Bando di gara:

1)    Si chiede di confermare che la tipologia di servizi /committenti richiesti ai punti a.1), a.2) e a.3) possa essere attestata dall’operatore economico a mezzo della autocertificazione relativa a un unico committente che presenti tutte le caratteristiche e per il quale siano state svolte le attività richieste, ai medesimi punti a.1), a.2) e a.3).

2)   Si chiede di confermare che, ai fini della comprova di tali requisiti sia possibile esibire mezzi di prova alternativi alle certificazioni ritenuti idonei dalla stazione appaltante, quali a titolo esemplificativo, il bilancio del cliente corredato della relazione di revisione, emessa dall’operatore economico, o la copia di contratti e fatture.

Risposte

1) Sì, è possibile produrre un’autocertificazione riferita ad un unico committente; qualora negli ultimi tre anni sia stata svolta attività per più committenti, è comunque possibile produrre tutte le relative attestazioni.

2) No, è necessario produrre il mezzo di prova indicato nel bando ” In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
– originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
– originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.”

Quesito – con riferiemnto al paragrafo 15 Contenuto della busta C – Offerta economica, punto 5) del Bando di gara: – Si chiede di confermare che l’offerente non abbia l’obbligo di indicare, in sede di caricamento dell’offerta economica, i costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi per la manodopera, se non negli eventuali giustificativi presentati a corredo della stessa.

Risposta – Si conferma.

Quesito – Con riferimento al paragrafo 21-Verifica anomalia delle offerte del Bando di gara: Ove è previsto che “I giustificativi, compresi i curricula vitae, dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentate, inoltre la presentazione dovrà essere in forma “schematica” utilizzando l’ordine dei punti sopra indicati e la loro numerazione” si chiede di confermare che tale passaggio si riferisca alla forma schematica dell’intero documento dei giustificativi, da redigere secondo i punti elenco da 1 a 4 sopraindicati, e che i curricula vitae allegati ai giustificativi non richiedano alcuna forma specifica per la redazione degli stessi.

Risposta – Si conferma, precisando che i curricula vitae, pur non richiedendo una forma specifica, dovranno in ogni caso presentare i contenuti richiesti ed indicati nel bando di gara (l’esperienza maturata dai soci, dirigenti e revisori esperti che faranno parte del gruppo di lavoro messo a disposizione nonché l’eventuale ulteriore documentazione comprovante le esperienze lavorative specifiche e i ruoli ricoperti (compreso il periodo)”).

Quesito – ci permettiamo di evidenziare che, dal nostro punto di vista, le 7 domande da A) a G) del modello “Offerta Tecnica”, non possono essere considerate, ad eccezione della lettera F, come rappresentative della qualità di un lavoro di revisione, indipendentemente dalla risposta data, in quanto o sono relative a meri dati quantitativi e non qualitativi, o comunque non danno la possibilità al partecipante di poter evidenziare con quali modalità qualitative il proprio servizio di revisione sarebbe svolto, non fornendo quindi al valutatore gli elementi necessari per poter individuare l’offerta con il miglior rapporto ”qualità/prezzo” in base al quale il presente bando pubblico è stato indetto (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Risulta infatti evidente che le domande indicate nel modello (che prevedono delle risposte predefinite) non consentono alla stazione appaltante di attribuire un punteggio effettivamente rappresentativo della qualità dell’offerta, rendendo quindi de facto ininfluente il punteggio associato all’aspetto qualitativo ed eludendo perciò il criterio di aggiudicazione formalmente applicato, fondando sostanzialmente l’intero affidamento esclusivamente sul parametro del maggior ribasso economico. Risultato che crediamo non sia quello voluto considerando l’importanza del bilancio di Patrimonio del Trentino SpA che rappresenta una delle società pubbliche più importanti sul territorio trentino.
Si chiede pertanto di sostituire il modello di offerta tecnica con un documento tecnico dove l’operatore possa descrivere le modalità di esecuzione del proprio servizio potendo in questo modo articolare nel dettaglio i concetti già previsti nel vostro modello di offerta tecnica che non consente di esprimere tutta una serie di informazioni fondamentali per valutare la qualità del servizio richiesto.

Risposta – si evidenzia, innanzitutto, che in data 10.04.2020 si è proceduto ad una modifica degli elementi di valutazione delle offerte, eliminando l’elemento A e spalmando il relativo punteggio (10pt) su due degli elementi successivi attribuendo, nello specifico, 5 punti in più all’elemento sub E) e 5 punti in più all’elemento sub G). I documenti di gara sono stati, di conseguenza, opportunamente modificati e ricaricati a Sistema; si invita a prenderne visione. Inoltre, si precisa che, come specificato nel Bando di gara, nella procedura in parola è previsto che il punteggio dell’offerta tecnica sia attribuito sulla base di elementi e punteggi tabellari di valutazione automatici dell’offerta tecnica elencati nella tabella di cui al Par. 17.1 del Bando stesso, con la relativa ripartizione dei punteggi, e non, invece, attraverso criteri discrezionali; la richiesta non è dunque compatibile con il criterio di attribuzione del punteggio tecnico previsto per la procedura in oggetto.

23 aprile 2020

Quesito – al punto 10.2 del Bando di Gara è specificato che, in ipotesi di PMI, al fine di beneficiare dell’esclusione dalla presentazione dell’impegno di fideiussione a prestare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione è necessario barrate la casella nella parte IV: ALTRW DICHIARAZIONI. Tale parte IV è da intendersi quella presente nel modelllo DGUE? In caso di risposta affermativa quale è la sezione di tale modello da utilizzare tra quelle identificate con le lettere da A) a D)?

Risposta – il riferimento alla Parte IV: ALTRE DICHIARAZIONI è frutto di un refuso. La casella da barrare per il caso richiesto è posizionata nel modello ALLEGATO A_DGUE Parte II lett. A settima casella.

28 aprile 2020

Si comunica che il calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica, fermo restando l’applicazione della formula di tipo non lineare indicata nel bando di gara, avverrà mediante applicazione automatica della formula da parte del Sistema e non mediante modalità manuale; in data 28 aprile 2020 è stata apportata la relativa modifica a Sistema.

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