Patrimonio del Trentino dispone di crediti edilizi ai sensi della L.P. 15/2015 nei seguenti Comuni:
- Primiero San Martino di Castrozza (credito edificatorio registrato: 4.816,68 mc)
Il credito edilizio è una quantità volumetrica riconosciuta per compensare l’acquisizione di aree assoggettate a vincoli espropriativi o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o a seguito della rilocalizzazione di immobili ricadenti in aree a elevata pericolosità o ricadenti in aree soggette a vincoli sopravvenuti. Tale “bene immateriale” può essere compravenduto mediante accordo patrimoniale registrato all’Agenzia delle Entrate e trasferito all’interno del territorio comunale secondo le regole stabilite dalle norme urbanistiche. Anche ai crediti edilizi possono essere applicati i cosiddetti “bonus volumetrici” delle disposizioni provinciali vigenti volte a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile.
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Si riporta a seguire estratto del riferimento di legge:
Art. 27 – Compensazione urbanistica
- Il piano regolatore può riconoscere, attraverso la compensazione urbanistica, diritti edificatori nella forma di credito edilizio, da utilizzare nelle aree destinate all’insediamento, per promuovere interventi su aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’espropriazione o nel caso di interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera e).
- In caso di aree soggette a vincoli espropriativi il PRG può prevedere, in alternativa all’espropriazione e contro cessione dell’area a favore del comune, il riconoscimento di crediti edilizi su altre aree destinate a edificazione. Il credito edilizio corrisponde sostanzialmente al valore economico del bene oggetto di espropriazione ed è stimato mediante perizie asseverate redatte da professionisti abilitati e tenuto conto degli indici edificatori convenzionali ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b). Questo comma si applica anche con riferimento alle aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e d’interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato.
- Nel caso di immobili soggetti a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera e), o ai sensi delle disposizioni di questa legge in materia di riqualificazione, il PRG o i piani attuativi previsti dall’articolo 26, comma 5, possono riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione. Per il riconoscimento del credito edilizio il PRG si avvale di perizie asseverate redatte da professionisti abilitati, secondo principi di proporzionalità e di congruità e tenendo conto del rapporto costi-benefici connessi con la realizzazione degli interventi di trasformazione.
- Se, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, non è più esercitabile, in tutto o in parte, il diritto di edificare già riconosciuto dal PRG prima dell’imposizione del vincolo, il soggetto interessato può chiedere al comune il trasferimento dei diritti edificatori su altre aree destinate all’insediamento, quale remunerazione della cessione dell’area interessata dal vincolo sopravvenuto al comune o all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
- I rapporti tra il comune e il proprietario dell’area interessata nei casi previsti dal comma 1 sono regolati mediante accordo urbanistico ai sensi dell’articolo 25, comma 1; l’accordo, mediante variante al PRG, definisce e localizza il credito edilizio contro la cessione al comune delle aree oggetto di compensazione. Per le aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e d’interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato l’accordo è sottoscritto, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree, dall’amministrazione competente a eseguire l’opera, e stabilisce le modalità di cessione delle aree all’amministrazione.
- Il credito edilizio riconosciuto nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 ha una durata massima di dieci anni. Per il periodo di durata il credito edilizio riconosciuto può essere modificato solo con la sottoscrizione di un nuovo accordo urbanistico. Il credito edilizio può essere utilizzato, in aggiunta agli indici urbanistici, nelle aree destinate a trasformazione urbanistica individuate dal PRG anche secondo i principi della perequazione. Nel termine di dieci anni è necessario ottenere il titolo abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi, pena l’estinzione del diritto di credito. L’entità massima di credito edilizio utilizzabile per l’incremento è stabilita dal PRG nei limiti del carico insediativo massimo definito dal piano ai sensi dell’articolo 26, comma 3. Se il comune, su richiesta dell’interessato, ritiene opportuno consentire l’utilizzo del credito edilizio in aree non comprese in quelle di trasformazione urbanistica oggetto di perequazione, il comune pubblica per trenta giorni all’albo comunale l’accordo urbanistico previsto dal comma 5 e contestualmente lo trasmette alla Provincia. La Provincia può formulare osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento. Decorso questo termine, l’accordo urbanistico è sottoposto all’approvazione del consiglio comunale.
- I crediti edilizi disciplinati dal comma 6 sono negoziabili fra i soggetti interessati dopo la realizzazione degli interventi previsti dai piani attuativi di cui all’articolo 26, comma 5, dai permessi di costruire convenzionati di cui all’articolo 84, o dagli accordi urbanistici previsti dal comma 5. Fino alla realizzazione di questi interventi i crediti edilizi possono essere ceduti solo se l’acquirente sottoscrive l’accordo urbanistico originariamente concluso tra i soggetti interessati e il comune. La cessione dei crediti edilizi a un altro soggetto per la loro utilizzazione è annotata nel registro previsto dall’articolo 26, comma 6.