Termine per la presentazione delle offerte: 10 aprile 2017 alle ore 12:00.
Di seguito testo integrale della ricerca con relativi allegati.
28 marzo 2017:
Si chiarisce quanto segue:
– quanto indicato al secondo paragrafo del punto 1 della Richiesta di offerta: “l’offerta dovrà altresì includere le attività relative alla revisione legale limitata su base volontaria del Rendiconto economico-gestionale al 30/06 e al 30/09” come il corrispondente inciso nell’Allegato B) _ Schema di contratto (art. 2 co. 2 ultimo periodo) è un refuso. Le attività relative alla revisione legale limitata su base volontaria del Rendiconto economico-gestionale al 30 giugno e al 30 settembre 2017, 2018 e 2019 NON SONO OGGETTO DI INCARICO.
– Per “curriculum della società” si intende una presentazione sintetica della stessa e delle attività svolte con eventuali referenze
30 marzo 2017:
Si chiarisce quanto segue:
– la partecipazione alla procedura è vincolata alla modalità indicate nella documentazione di gara, che non prevede l’iscrizione all’elenco telematico dei fornitori.
– la copertina e l’eventuale indice non rientrano nelle 15 facciate.
04 aprile 2017:
Si chiarisce quanto segue:
– le schede dei profili professionali sono anonime: devono indicare le caratteristiche della persona che andrà a svolgere una determinata funzione all’interno del gruppo di lavoro; i nomi degli incaricati, aventi le caratteristiche minime indicate nella scheda, verranno indicati successivamente. Il responsabile dell’incarico di cui all’articolo 10-quater del D.lgs 39/2010 dovrà invece essere nominalmente indicato già in sede di offerta e le caratteristiche minime del suo profilo riportate in una scheda personale anonima per eventuali future sostituzioni.
– si conferma la necessità di indicare, nell’offerta economica, i costi per la sicurezza, intesi come costi aziendali in assenza di rischi interferenziali.
– si conferma che la dichiarazione, l’offerta tecnica ed economica devono essere inseriti in un unico plico e non in buste separate e sigillate.
06 aprile 2017:
Si chiarisce quanto segue:
– si conferma che la Relazione tecnica deve essere una e unica, di 15 facciate (esclusi copertina e indice se presenti).