Gara europea a procedura aperta per l’appalto della polizza assicurativa ALL RISKS

Patrimonio del Trentino ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’appalto della polizza assicurativa ALL RISKS per il periodo dal 31/12/2025 al 31/12/2027 con facoltà di proroga tecnica di 5 mesi.

Valore totale dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 749.200,00=, di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Codice CIG B85F3EC877

Si rimanda al testo integrale del bando di seguito pubblicato per tutte le necessarie informazioni.

Termine presentazione offerte: 18 Novembre 2025, ore 17.00.

Si informa che la data di apertura delle offerte è spostata alle ore 10:00 del giorno 20 novembre 2025 per esigenze organizzative interne alla stazione appaltante.

Tutti i documenti scaricabili ai seguenti link:

CONTRACTA: https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp

SICOPAT: https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/page/lista-atti-procedure-page

 16 ottobre 2025 – in riscontro ad una richiesta di chiarimento pervenuta in data 14 ottobre 2025, si riporta quanto segue:

Domanda – si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo,
ciascun Operatore Economico possa presentare e sottoscrivere singolarmente la propria Istanza
di Partecipazione (Allegato A2).
RispostaAi sensi del paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara è previsto che la domanda di partecipazione
sia, anche in caso di partecipazione in forma associata, unica. Ulteriormente va tenuto conto
che la strutturazione del modello A2 prevede l’indicazione di ciascun componente del
raggruppamento e la specifica della modalità di partecipazione associata (RTI non ancora
costituito, consorzio ecc); sempre al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara è disposto che la
domanda di partecipazione debba essere sottoscritta “nel caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio o il gruppo”.
Ciò considerato, si comunica che nel caso di RTI costituendo va presentata un’unica istanza di
partecipazione mediante la compilazione del modello A2, la quale dovrà essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo.

17 ottobre 2025 – in riscontro ad una richiesta di chiarimento pervenuta in data odierna, si riporta quanto segue:

DomandaCon riferimento alla dichiarazione richiesta ai sensi dell’articolo 15.4 del disciplinare di gara, si
evidenzia che, considerata la natura della stessa, normalmente tale dichiarazione viene
sottoscritta con firma congiunta da parte di tutti i componenti del raggruppamento. Tuttavia, dal
tenore letterale del disciplinare, sembrerebbe che la dichiarazione debba essere resa
distintamente da ciascun componente, con firma individuale.
Al fine di operare in conformità a quanto previsto dalla procedura, si chiede di chiarire se sia
possibile presentare una dichiarazione unica sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti
del raggruppamento, ovvero se sia obbligatorio che ciascun componente rilasci una
dichiarazione autonoma con firma individuale.
RispostaDal tenore del quesito si presuppone che la domanda faccia riferimento alla circostanza
specificatamente prevista al paragrafo 15.4 del Disciplinare con riferimento ai “raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti”.
Ciò premesso, si rileva che nel caso di specie nel Disciplinare è citato il termine “concorrente” (e
non già componente); tale dizione fa quindi riferimento al soggetto partecipante alla gara, che
può prenderne parte in forma singola oppure in forma associata.
Ne consegue che, nel caso di forme associative non ancora costituite, potrà essere presentata
una dichiarazione unica sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti del raggruppamento
che riporti tutte le previsioni indicate al paragrafo 15.4 del Disciplinare.

31 ottobre 2025 – in riscontro a delle richieste di chiarimento pervenute in data 29 ottobre 2025, si riporta quanto segue:

Domanda – Si chiede di chiarire se l’allegato denominato “Offerta tecnica”, inserito nella busta documentazione, corrisponda al “modulo offerta tecnica polizza all risck” che contiene le eventuali variazioni, oppure se si tratti del documento che viene generato dalla busta tecnica. Inoltre, si domanda se tale documento debba essere firmato congiuntamente da tutti i componenti in caso di RTI costituendo.
Risposta – Il documento OFFERTA TECNICA da caricare a sistema corrisponde al file denominato MODULO OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISK e non al documento generato dal sistema. Pertanto ai fini della presentazione dell’offerta si dovrà utilizzare il documento denominato MODULO OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISK e non quello generato dal sistema.
Richiamando quanto indicato al paragrafo 16 del Disciplinare (che rimanda a sua volta al paragrafo 15.1), si conferma che il documento MODULO OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISK dovrà essere firmato congiuntamente da tutti i componenti in caso di RTI costituendo.

Domanda – Nel portale telematico di gara è previsto l’obbligo di allegare la dichiarazione dell’ausiliaria. Tuttavia, il disciplinare di gara indica tale dichiarazione come meramente eventuale. Si chiede pertanto se sia possibile intervenire sul portale affinché venga eliminata l’obbligatorietà dell’allegato, oppure se, in assenza dell’avvalimento, sia sufficiente allegare una dichiarazione a firma congiunta che attesti il mancato ricorso all’ausiliaria.
Risposta – A seguito di verifica si è accertato che il sistema non permette la modifica dell’obbligatorietà dell’inserimento dell’allegato riferito alla dichiarazione dell’ausiliaria. Ciò premesso, si conferma la possibilità – in caso di assenza di avvalimento – di allegare una dichiarazione a firma congiunta che attesti il mancato ricorso all’ausiliaria. In alternativa è possibile allegare il documento “dichiarazione ausiliaria” firmato congiuntamente (in caso di RTI costituendo) da tutti i componenti riportante la dicitura “AUSILIARIA NON PRESENTE/NON PREVISTA”.

10 novembre 2025 – in riscontro a delle richieste di chiarimento pervenute in data 5 novembre 2025, si riporta quanto segue:

Domanda – Si chiede di specificare quale sia l’attività svolta dall’Ente
Risposta – Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto societario, Patrimonio del Trentino S.p.A. svolge le seguenti attività: l’acquisizione, la riqualificazione, la valorizzazione, la conservazione, la gestione, la manutenzione,
l’alienazione e lo sviluppo dei beni, nonché dei diritti sui medesimi, della Provincia autonoma di Trento e
degli enti funzionali della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti
nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, nel
rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici oltre che delle direttive e degli indirizzi
strategici stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento.

Domanda – Si chiede di indicare il periodo di osservazione cui è riferito l’andamento tecnico fornito in gara e quando è stato aggiornato quest’ultimo
Risposta – Periodo di riferimento dal 2020, lo stesso è stato aggiornato prima della pubblicazione della gara.

Domanda – Si chiede se l’Ente abbia subito negli ultimi 5 anni danni causati da/conseguenti a sisma, frana, inondazione, alluvione ed esondazione, indipendentemente dal fatto che fossero assicurati o meno
Risposta – nessun sinistro

Domanda – Relativamente all’elenco dei fabbricati fornito con il file “fabbricati per gara”, si chiede di specificare cosa si intenda per “AMPLIAMENTO scuola fem”
Risposta – Per “Ampliamento scuola fem” si intende la nuova costruzione in legno massivo certificato – edificio per 10 aule di cui alla p.ed. 413 C.C. San Michele

Domanda – Relativamente all’elenco dei fabbricati fornito con il file “fabbricati per gara”, si chiede di specificare le attività svolte nei seguenti fabbricati: “Baselga di Pinè – Capannone canezza_1 – Capannone canezza_2 – Predazzo 1766”
Risposta – I fabbricati Baselga di Pinè e Predazzo 1766 risultando ad oggi inutilizzati.
Il “Capannone canezza_1”, catastalmente identificato dalla porzione materiale 1 della p.ed. 248 in C.C.
Canezza, è utilizzato dal Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento come magazzino
adibito a ricovero automezzi, a deposito materiale, nonché a punto di ritrovo quotidiano del personale
operante lungo le strade provinciali della Valle dei Mocheni.
Il “Capannone canezza_2”, catastalmente identificato dalla porzione materiale 2 della p.ed. 248 in C.C.
Canezza, è utilizzato dal Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento come magazzinodeposito ghiaia invernale.

Domanda – Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale
Risposta – La proroga è dovuta alla scadenza naturale del contratto.

Domanda – Relativamente alle garanzie EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i che gli scoperti minimi indicati siano da intendersi per singolo fabbricato e relativo contenuto
Risposta – si conferma.

Domanda – Si chiede di indicare la M.U.R.
Risposta – Muse € 48.852.000,00

Domanda – Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione, somme assicurate e Premio lordo annuo in corso
Risposta – Itas – € 139.355,00 – somme assicurate a PRA

Domanda – Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara
Risposta – Attualmente è in essere una polizza a Primo rischio assoluto

Domanda – Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale
Risposta – Franchigia frontale € 5.000,00;
Eventi atmosferici 70% singolo fabbricato con max € 5.000.000,00 – scoperto 10% minimo € 5.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti 50% singolo fabbricato con max € 5.000.000,00 – scoperto 10%
minimo € 25.000,00
Terremoto 50% singolo fabbricato con max € 5.000.000,00 – scoperto 10% minimo € 25.000,00
Stop loss: polizza a primo rischio con somma per fabbricati € 22.5000.000,00 e somma per contenuto €
1.5000.000,00

Domanda – Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi
Risposta – Si conferma, come da elenco dei fabbricati allegato alla documentazione di gara.

Domanda – Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere
Risposta – Si conferma, come da elenco dei fabbricati allegato alla documentazione di gara.

Domanda – Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: piante e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza
Risposta – Si conferma. Il terreno sarà assicurato solo con riferimento all’obbligo dei catastrofali naturali

Domanda – Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: impianti fotovoltaici, pannelli solari
Risposta – Sono presenti come da elenco dei fabbricati assicurati e contenuto allegato alla documentazione di gara.

Domanda – Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; centrali
termoelettriche, centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche
Risposta – Si conferma.

Domanda – Si chiede conferma che l’Ente sia iscritto al registro delle imprese
Risposta – Si conferma che Patrimonio del Trentino S.p.A. è iscritto al Registro Imprese di Trento al di Trento al nr. 01938560222.

Domanda – Si chiede di indicare se l’Ente abbia già stipulato copertura per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ex L. 213/2023
Risposta – La polizza in scadenza è stata adeguata alla legge 213/2023. Nel capitolato posto a gara viene richiesto l’adeguamento.

Domanda – Conferma che l’Ente sia soggetto agli obblighi previsti dal d. lgs 313/2023 e successivi decreti attuativi relativamente alle coperture per calamità naturali ed eventi catastrofali
Risposta – Si conferma.

Domanda – Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.
Incidente Cyber:
• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”
• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l’auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo “Virus”, “Trojan Horse”, “Worm”, “Logic Bombs”, “Ransomware”, “Wiper”, “Denial o Distributed Denial of Service Attacks”, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l’elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.
Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
• “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari “Colpa grave” e “Buona fede” che pertanto – anche se presenti nel contratto – si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
• la perdita fisica o il danno alla proprietà;
• se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:
• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione);
• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Risposta – Si rimanda al paragrafo 24 del Disciplinare, laddove è previsto che: “gli articoli di polizza 4.17 “Sanction limitation and exclusion clause”, 4.18 “Malattie trasmissibili”, 4.19 “Esclusione Cyber”, 4.20 “Clausola di esclusione territoriale” del Capitolato speciale d’appalto potranno essere modificati, in fase di stipula del contratto di assicurazione e previa richiesta scritta da parte dell’Appaltatore, conformemente al testo richiesto dalla compagnia aggiudicataria, a condizione che si mantenga fermo il contenuto sostanziale degli stessi.”

Domanda – Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Risposta – Si rimanda al paragrafo 24 del Disciplinare, laddove è previsto che: “gli articoli di polizza 4.17 “Sanction limitation and exclusion clause”, 4.18 “Malattie trasmissibili”, 4.19 “Esclusione Cyber”, 4.20 “Clausola di esclusione territoriale” del Capitolato speciale d’appalto potranno essere modificati, in fase di stipula del contratto di assicurazione e previa richiesta scritta da parte dell’Appaltatore, conformemente al testo richiesto dalla compagnia aggiudicataria, a condizione che si mantenga fermo il contenuto sostanziale degli stessi.”

Domanda – Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Risposta – Si rimanda al paragrafo 24 del Disciplinare, laddove è previsto che: “gli articoli di polizza 4.17 “Sanction limitation and exclusion clause”, 4.18 “Malattie trasmissibili”, 4.19 “Esclusione Cyber”, 4.20 “Clausola di esclusione territoriale” del Capitolato speciale d’appalto potranno essere modificati, in fase di stipula del contratto di assicurazione e previa richiesta scritta da parte dell’Appaltatore, conformemente al testo richiesto dalla compagnia aggiudicataria, a condizione che si mantenga fermo il contenuto sostanziale degli stessi.”

Domanda – Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:
– perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
– interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
– da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
– da alterazione o omissione di controlli o manovre;
– esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
– da contaminazione biologica o chimica.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Risposta – Si rimanda al paragrafo 24 del Disciplinare, laddove è previsto che: “gli articoli di polizza 4.17 “Sanction limitation and exclusion clause”, 4.18 “Malattie trasmissibili”, 4.19 “Esclusione Cyber”, 4.20 “Clausola di esclusione territoriale” del Capitolato speciale d’appalto potranno essere modificati, in fase di stipula del contratto di assicurazione e previa richiesta scritta da parte dell’Appaltatore, conformemente al testo richiesto dalla compagnia aggiudicataria, a condizione che si mantenga fermo il contenuto sostanziale degli stessi.”

Domanda – Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro
Risposta – Si conferma come riportato nello schema a pagina 4 del capitolato.

Domanda – Si chiede conferma che lo stop loss sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie
Risposta – Si conferma.


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