Patrimonio del Trentino ha indetto una gara europea a procedura aperta per affidare l’ATTIVITÁ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL’AMBITO DI UN APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023: REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA (PFTE), NONCHÉ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SULLA SCORTA DEL D.I.P. APPROVATO CON DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 42/2025 DEL 23/06/2025 per i LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO EX INAIL IN P.ED. 3117 C.C. TRENTO.
Valore totale dell’appalto (comprese le opzioni – esclusi oneri previdenziali): Euro 265.225,27=, di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Codice CIG B9B11730BD
Codice CUP C69F25000050005
Si rimanda al testo integrale del Disciplinare di gara di seguito pubblicato per tutte le necessarie informazioni.
Termine presentazione offerte 11 Febbraio 2026, ore 17.00.
Tutti i documenti scaricabili ai seguenti link:
CONTRACTA: https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp
SICOPAT: https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/page/lista-atti-procedure-page
CHIARIMENTI
21 gennaio 2026
Quesito: Trattandosi di affidamento del servizio di coodinamento della sicurezza chiedo se in caso di costituzione di RTP deve essere indicato il giovane professionista
Risposta: si richiama quanto indicato al paragrafo “2.2.2.5 OT.3 Giovane professionista” nel documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.
Preme innanzitutto rimarcare la differente accezione della definizione di “giovane professionista” ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante del criterio OT.3 rispetto a quella di cui all’art. 39 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.
Per conseguire il punteggio previsto per il criterio OT.3 il Concorrente dovrà necessariamente indicare la presenza all’interno del Gruppo di lavoro di n. 1 (uno) giovane professionista identificato come Referente di almeno una delle diverse prestazioni previste, secondo le definizioni e le modalità indicate nel documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”. In difetto, la Commissione Tecnica attribuirà punteggio pari a 0 (zero) punti al suddetto criterio.
Per quanto attiene ai Raggruppamenti temporanei, tale figura deve essere ulteriore rispetto a quella imposta dall’art. 39 dell’Allegato II.12 del Codice. Al comma 1 dell’art. 39 “Requisiti dei raggruppamenti temporanei” si indica “[…] I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. […]”.
Detto Allegato tratta i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. La presente procedura ricade pertanto nell’ambito di applicazione della norma.
27 gennaio 2026
Quesito: In merito alla polizza a garanzia (fideiussione) è sufficiente il contratto di pre-stipula con idonea compagnia assicurativa? La quale verrà rilasciata in sede di aggiudicazione gara.
Risposta: si specifica che i concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara ed a pena di esclusione, sono tenuti alla costituzione di idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate al paragrafo 12 del Disciplinare di gara, cui si rimanda per maggiori dettagli.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. Essa è finalizzata a tutelare la Stazione Appaltante durante la fase di selezione e fino alla firma del contratto da parte dell’Aggiudicatario, con particolare riferimento al reale possesso dei requisiti dichiarati, alla serietà dell’offerta presentata, nonché all’obbligo di sottoscrizione del contratto da parte dello stesso.
In sede di presentazione dell’offerta non è ammissibile un “contratto di pre-stipula”, dovendo il Concorrente costituire idonea garanzia secondo le modalità alternative previste ai sensi del paragrafo 12 del Disciplinare di gara, a cui in tale sede si rimanda.
Quesito: In caso di partecipazione in RTP (capogruppo+giovane professionista) formata da liberi professionisti singoli, la garanzia richiesta può beneficiare della riduzione del 50%?
Il comma b) del D.Lgd 36/2023 non cita nello specifico RTP.
Risposta: si richiama quanto disposto in materia di garanzia provvisoria dall’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e dal paragrafo 12 del Disciplinare di gara, cui si rimanda per maggiori dettagli.
In quest’ultimo, laddove è trattato il tema delle riduzioni, alla lettera b) si indica: “riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a)”.
Si ricorda che le fattispecie che danno diritto alla riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere indicate anche nella domanda di partecipazione, al punto 12 del modulo Allegato A1 o A2 (cfr. paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara).
Qualora, ai fini della riduzione pari al 50% di cui alla succitata lettera b), il Concorrente dichiari nel DGUE di essere una micro, piccola e media impresa, è facoltà dello stesso presentare, tra la documentazione amministrativa, il prospetto (Allegato C), con il quale dichiara gli elementi utili ai fini della definizione delle dimensioni dell’impresa, nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione del 6 maggio 2023, n. 2003/361/CE. In caso contrario, tale prospetto sarà richiesto dall’Amministrazione ai fini dell’eventuale aggiudicazione.
4 febbraio 2026
Quesito: Per il servizio tecnico affine viene preso in considerazione un caso analogo solo se l’importo dei lavori supera i 3 milioni di euro come indicato nella tabella?
Risposta: Nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” fornisce ai Concorrenti i criteri di valutazione delle Offerte e di scelta dell’Aggiudicatario. Per quanto concerne l’Offerta tecnica, il criterio OT.4 mira in particolare a valutare la qualità della proposta del Concorrente dal punto di vista dell’esperienza specifica cumulata in interventi “affini”. Le modalità di valutazione sono specificate al paragrafo 2.2.2.7 “OT.4 Adeguatezza dell’offerta desunta dalle capacità professionali” del documento.
In esso, al fine di qualificare l’affinità, è stabilito un limite minimo di importo dell’opera illustrata quale referenza, al di sotto del quale il servizio non sarà oggetto di valutazione premiante: importo dei lavori complessivo Euro 3.000.000,00 (al lordo del ribasso ed IVA esclusa). Per importo dei lavori complessivo deve intendersi l’importo totale a base di gara dell’opera, dato dalla somma dell’importo lavori (ante ribasso) e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Qualora il Concorrente non esponga una referenza oppure l’opera illustrata come referenza non raggiunga l’importo minimo richiesto, ciò comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) al criterio OT.4.
Si specifica da ultimo che il sub-criterio OT.4-1 qualifica l’affinità del servizio tecnico reso solo in ragione dell’importo (purché superiore ad Euro 3.000.000,00), mentre per l’attribuzione del punteggio di cui al sub-criterio OT.4-2 è anche necessario che il servizio tecnico abbia riguardato un edificio tutelato di interesse storico-artistico.