TRENTO, RESIDENZA UNIVERSITARIA PIEDICASTELLO – LOTTO ESECUTIVO 4 – NUOVO STUDENTATO D’ATENEO_APPALTO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Patrimonio del Trentino ha indetto una gara europea a procedura aperta per affidare il COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SULLA SCORTA DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRENTO N. 346/2024 DEL 12/12/2024 E N. 231/2025 DEL 22/05/2025 per la RESIDENZA UNIVERSITARIA PIEDICASTELLO – LOTTO ESECUTIVO 4 – NUOVO STUDENTATO D’ATENEO.

Valore totale dell’appalto (comprese le opzioni – esclusi oneri previdenziali): Euro 267.032,86 =, di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Codice CIG BA20760E97

Codice CUP E61B22001550006

Si rimanda al testo integrale del Disciplinare di gara di seguito pubblicato per tutte le necessarie informazioni.

Termine presentazione offerte 05 Marzo 2026, ore 17.00.

Tutti i documenti scaricabili ai seguenti link:

CONTRACTA: https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp

SICOPAT: https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/page/lista-atti-procedure-page

CHIARIMENTI

11 febbraio 2026
Quesito: se si vuole partecipare in forma singola, ma non si ha il giovane professionista in organico come dipendente o collaboratore su base annua, si può indicare per il criterio OT.3 un giovane professionista come collaboratore esterno (per la commessa) o si deve fare un ATI con lui?
Risposta: si richiama quanto indicato al paragrafo “2.2.2.5 OT.3 Giovane professionista” nel documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” e quanto disposto al paragrafo “10 Avvalimento” e al paragrafo “11 Subappalto” del Disciplinare di gara. La figura del “giovane professionista” di cui al criterio premiante OT.3 è impiegabile, per il combinato disposto con il criterio OT.5-1, nel ruolo di Ispettore di Cantiere (Referente), attività che rientra anche nella cosiddetta struttura minima del Gruppo di Lavoro, di cui al paragrafo 9.1.2 del Disciplinare di gara. Il Disciplinare chiarisce che “l’affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni inerenti alla struttura minima del Gruppo di lavoro (cfr. paragrafo 9.1.2). Ciò in ragione dell’esigenza di garantire – a fronte della complessità dell’opera in oggetto – la qualità delle prestazioni professionali che, per natura, specificità, tempistiche e requisiti tecnici, si intende ricondurre ad un unico centro di responsabilità in possesso degli specifici requisiti di qualificazione richiesti per la procedura di gara e dell’esperienza pregressa prevista e premiata in sede di gara, come da documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”. Pertanto il Concorrente, che può partecipare nelle forme di cui al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, deve essere nelle condizioni di svolgere direttamente tale ruolo e, a tal fine, “dichiara nell’istanza di partecipazione (allegati A1 e A2) la composizione del Gruppo di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione indicando i nominativi, le funzioni delle figure professionali incaricate dell’esecuzione delle prestazioni, nonché i relativi requisiti. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento / consorzio / rete / GEIE”. 
Per quanto attiene ai Raggruppamenti temporanei, si specifica da ultimo che la figura del “giovane professionista” di cui al criterio premiante OT.3 deve essere ulteriore rispetto a quella imposta dall’art. 39 dell’Allegato II.12 del Codice.

20 febbraio 2026
Quesito:  1. Possesso della certificazione di genere di cui art. 46bis del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 – Due liberi professionisti senza personale dipendente intendono partecipare alla gara, avendo i requisiti tecnici richiesti dal bando, come raggruppamento temporaneo costituendo. Per quanto riguarda il requisito della parità di genere i liberi professionisti non possono averlo in quanto tale certificazione riguarda le aziende con personale dipendente. Si profila quindi una situazione di partenza svantaggiata rispetto, ad esempio, alle società di ingegneria che possono ottenere tale certificazione. Si chiede come comportarsi nella compilazione del campo OT.1, in quanto manca la terza opzione che sarebbe “non soggetto”. Per un libero professionista il fatto di non avere tale certificazione non è una mancanza di competenza, proprio perchè non è possibile ottenerla. Si chiede alla stazione appaltante di valutare se il fatto di assegnare 3 punti dell’offerta tecnica per la presenza di tale certificazione non vada a penalizzare la partecipazione dei liberi professionisti al bando in oggetto.
2. In subordine al quesito precedente. Il requisito della parità di genere può essere oggetto di avvalimento?
3. Il Possesso della certificazione di qualità ISO 9001 può essere oggetto di avvalimento?”.
Risposta: Con riferimento al primo punto del quesito si conferma quanto disposto dal Disciplinare di gara e dal documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”, costituenti la lex specialis di gara. Si ribadisce quanto indicato al paragrafo “1 Premesse” del Disciplinare, ovvero che in merito all’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si è tenuto conto, per quanto compatibili, delle “Linee Guida adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1060/2025 del 25 luglio 2025”. Si richiama inoltre il comma 7 dell’art. 108 del Codice dei contatti pubblici. In merito alla pesatura dell’elemento OT.1 (pari al 3% del punteggio complessivo di gara), la stessa è stata valutata necessaria e sufficiente al fine di garantire una significatività del criterio stesso in relazione agli obiettivi.
Con riferimento al secondo punto del quesito si richiama il paragrafo “10 Avvalimento” del Disciplinare di gara, ove non è esplicitamente vietato il ricorso all’avvalimento premiale per quanto concerne il criterio OT.1. Trova quindi applicazione quanto indicato nel Parere ANAC n. 54 del 17/12/2025, di cui si richiama il seguente passaggio: “Da quanto esposto, risulta evidente come sul piano interpretativo non vi siano argomenti di diritto positivo per escludere l’avvalimento premiale della certificazione della parità di genere, ferma restando la necessità che, trattandosi di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, è necessaria l’individuazione di un oggettivo prestito di risorse secondo le previsioni dell’art. 104 del Codice”. 
Con riferimento al terzo punto del quesito vale l’analogia al punto precedente, tenendo conto che la certificazione richiesta è funzionale a qualificare l’offerta tecnica dal punto di vista oggettivo, cioè ad offrire garanzie di qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

 

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