Gara europea a procedura aperta per l’appalto della polizza assicurativa ALL RISKS

Patrimonio del Trentino ha indetto una gara europea a procedura aperta per l’appalto della polizza assicurativa ALL RISKS per il periodo dal 01/08/2025 al 31/12/2027 con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni e proroga tecnica di 6 mesi.

Valore totale dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 1.475.000,00=, di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Codice CIG B6A9A1B38F

Si rimanda al testo integrale del bando di seguito pubblicato per tutte le necessarie informazioni.

Termine presentazione offerte 09 Giugno 2025, ore 12.00.

Tutti i documenti scaricabili ai seguenti link:
SICOPAT:          https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni      

CONTRACTA:  https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php/bandi 

 8 maggio 2025 – in riscontro ad una richiesta di chiarimento pervenuta in data 6 maggio 2025, si riporta quanto segue:

In merito al punto 26 del Disciplinare e, nello specifico, alla parte in cui con la stipula del contratto Patrimonio del Trentino S.p.A. si riserva di nominare l’operatore economico aggiudicatario Responsabile del trattamento dati, evidenziamo che le compagnie di assicurazione, a seguito specifico provvedimento rilasciato dal garante privacy (https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9172442), non possono essere nominate responsabili al trattamento in quanto sono titolari autonomi. 
Risposta: premesso che nel Disciplinare di gara (vedasi paragrafo 24) è prevista una riserva – e non già un obbligo – in materia di eventuale nomina dell’operatore economico aggiudicatario a Responsabile del trattamento dei dati, si conferma che nel caso di specie il Titolare del trattamento è Patrimonio del Trentino S.p.A. e l’appaltatore, secondo quanto previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel parere n. 9169688 del 21 ottobre 2019, non è nominato Responsabile del trattamento dei dati in quanto considerato autonomo titolare.

 21 maggio 2025 – in riscontro ad una richiesta di chiarimento pervenuta in data 21 maggio 2025, si riporta quanto segue:

In merito alla gara in oggetto si chiede di confermare che sia ammessa la coassicurazione e che questa sia equiparata alla partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e che tutta la documentazione amministrativa possa essere adattata a tale istituto.
Risposta: si conferma che è ammessa la coassicurazione; in tal senso si rimanda a quanto previsto ai sensi dell’art. 6.12 del Capitolato speciale d’appalto. Ai fini delle modalità di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo di imprese, si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara, con particolare riferimento ai Paragrafi 15 e seguenti, nonché alla documentazione amministrativa disponibile sulla Piattaforma

 27 maggio 2025 – in riscontro ad una richiesta di chiarimento pervenuta in data 21 maggio 2025, si riporta quanto segue:

Con riferimento all’Art. 4.20 Clausola sociale – del Punto 4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE del CAPITOLATO SPECIALE APPALTO si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione alla scrivente Società, tale clausola possa essere derogata in quanto la nostra Società, allo stato attuale, dispone di una struttura organizzativa e di un organico adeguati per la regolare esecuzione del servizio oggetto di affidamento e, pertanto, non ha necessità di assumere nuovo personale.
Risposta: Qualora in caso di aggiudicazione l’operatore economico dichiari di non avere necessità di assumere nuovo personale in quanto “dispone di una struttura organizzativa e di un organico adeguati per la regolare esecuzione del servizio oggetto di affidamento”, la Stazione appaltante si riserva di richiedere – prima dell’avvio del servizio – documentazione idonea a comprovare quanto indicato. In ogni caso l’art. 4.20 troverà applicazione qualora l’operatore economico dovrà provvedere – anche in corso di esecuzione dell’appalto – ad assunzioni di personale da dedicare alla regolare esecuzione del servizio oggetto di affidamento.

Con riferimento al Punto 2. LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E/O SCOPERTI del CAPITOLATO SPECIALE APPALTO si chiede conferma che per la garanzia “Eventi atmosferici” il limite di indennizzo di € 5.000.000 espresso per sinistro/anno deve intendersi anche quale massima esposizione annua di polizza per la totalità dei beni assicurati.
Risposta: Si conferma che il limite di indennizzo di € 5.000.000 per sinistro/anno si intende anche quale massima esposizione annua di polizza per la totalità dei beni assicurati.

 

30 maggio 2025 – in riscontro a delle richieste di chiarimento pervenute in data 27 maggio 2025, si riporta quanto segue

Quesito 1: Relativamente alle garanzie TERREMOTO, INONDAZIONE/ALLUVIONE/ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati. 
Risposta: Si conferma

Quesito 2: Si chiede se le condizioni in corso sono le stesse di quelle proposte in gara.
Rispostaattualmente la polizza assicura i beni a “primo rischio assoluto”.

Quesito 3: Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale.
Risposta:
Terremoto: limite 50% per singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo di polizza € 2.500.00,00, scoperto 10% min. € 25.000,00
Inondazione, alluvione, allagamento: limite 50% per singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo di polizza € 5.000.00,00, scoperto 10% min. € 25.000,00
Eventi atmosferici: limite 70% per singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo di polizza € 5.000.00,00, scoperto 10% min. € 5.000,00
Stop Loss: si può considerare formulato nei limiti per fabbricati € 19.000.000,00 a p.r.a. e per contenuto € 1.000.000,00 a p.r.a. 
Franchigia frontale € 5.000,00

Quesito 4:  Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi.
Risposta: Non si d etengono immobili di questo genere.

Quesito 5:  Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere.
Risposta: Si conferma

Quesito 6:  Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere.
Risposta: Si conferma

Quesito 7:  Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property
DEFINIZIONI
Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.
Incidente Cyber:
– qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”
– qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.
Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l’auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo “Virus”, “Trojan Horse”, “Worm”, “Logic Bombs”, “Ransomware”, “Wiper”, “Denial o Distributed Denial of Service Attacks”, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.
Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l’elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk
Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” ( >definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” ( >definizione) stesso;
direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
– “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari “Colpa grave” e “Buona fede” che pertanto – anche se presenti nel contratto – si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
– la perdita fisica o il danno alla proprietà;
– se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.
Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:
– non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione);
– è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 8: si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
– sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
-la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 9: Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI
Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. 
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del Governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 10:  Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:
Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:
– perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione); 
– interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
– da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
– da alterazione o omissione di controlli o manovre;
– esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
– da contaminazione biologica o chimica.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 11:  Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro.
Risposta: Si conferma

Quesito 12: Si chiede conferma che lo stop/loss (€ 50.000.000) sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro ed annualità assicurativa, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie.
Risposta: Si conferma

Quesito 13: si chiede conferma che l’Ente sia iscritto al registro delle Imprese. A tal proposito si richiede copia della visura camerale; in caso affermativo.
Risposta: Confermiamo che l’Ente è iscritto al registro delle imprese.

Quesito 14: Si chiede di confermare la disponibilità a sostituire la definizione di Terremoto prevista da Capitolato con quella prevista dal decreto attuativo pubblicato il 27.02.2025 relativo alla legge n. 213/2023, che si riporta di seguito: Sisma: Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 15: Si chiede di confermare la disponibilità a sostituire la definizione di Franamento, cedimento e smottamento del terreno prevista da capitolato con quella prevista dal decreto attuativo pubblicato il 27.02.2025 relativo alla legge n. 213/2023, che si riporta di seguito: “Frana: Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 16: Si chiede di confermare la disponibilità a sostituire la definizione di Inondazione Alluvione e Allagamento prevista da capitolato con quelle previste dal decreto attuativo pubblicato il 27.02.2025 relativo alla legge n. 213/2023, che si riportano di seguito: Inondazione, alluvione ed Esondazione: Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione; Allagamento: Eccesso o accumulo d’acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a Alluvione Inondazione e Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici. Bomba d’acqua: Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare o assorbire l’acqua.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 17:  Si chiede di confermare la disponibilità a sostituire la clausola terremoto prevista dal capitolato con la seguente: Danni da Sisma
La Società indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – ai beni assicurati causati da Sisma.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati “singolo Sinistro”.
Esclusioni specifiche per la garanzia “Sisma”:
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni:
1.da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma,
2. causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
3. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
4. causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5. che derivano dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara..

Quesito 18: Si chiede di confermare la disponibilità a sostituire la clausola Inondazione e alluvione prevista dal capitolato con la seguente: Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione
La Società indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione e Esondazione.
Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle 72 ore dalla prima manifestazione.
Esclusioni specifiche per la garanzia “Inondazione, Alluvione, Esondazione”:
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni causati da:
1. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. variazione della falda freatica;
3. Frane;
4. causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5. che derivano dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo.
Sono inoltre esclusi i danni:
1. Alle Rimanenze poste all’aperto;
2. alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
3. alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 19: Si chiede di confermare la disponibilità a sostituire la clausola Franamento, cedimento e smottamento del terreno prevista dal capitolato con la seguente: Danni da Frana
La Società indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – ai beni assicurati causati da Frana.
Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 20: Qualora non ci sia la disponibilità a modificare le definizione e le clausole, si chiede conferma che l’Ente sia disponibile, in caso di aggiudicazione, a contrattualizzare quanto segue:
“Il Contraente dichiara:
– di essere Consapevole dell’obbligo introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 per l’assicurazione in materia di rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, con le ulteriori prescrizioni di cui al DM n. 18/2025, da adempiersi entro i termini stabiliti dal DL n. 39/2025;
– di essere stato informato della possibilità di richiedere sin d’ora anche una soluzione assicurativa conforme alle predette disposizioni;
– di confermare, tuttavia, che alla data odierna il contratto prescelto risponde alle sue attuali esigenze e che può successivamente richiedere alla Compagnia, in ogni momento, l’offerta per l’aggiornamento della copertura con i requisiti stabiliti dalla normativa, già emanata o di successiva emanazione”.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di includere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonché le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.

Quesito 21: Si chiede disponibilità, in caso di aggiudicazione del rischio, alla eliminazione del seguente testo: in Art. 5.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni, salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:
d.1) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per i computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio;
d.2) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
nel caso che in conseguenza degli aventi tutti di cui al comma d) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusi.
Risposta: Premesso che la documentazione di gara non è modificabile, sarà tuttavia possibile, in sede di stipula del contratto, prevedere un’eventuale appendice di precisazione al fine di escludere le clausole e precisazioni da Voi indicate, pur mantenendo in ogni caso fermo il contenuto sostanziale della polizza nonchè le relative condizioni tecnico-economiche discendenti dall’esito della procedura di gara.


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