La p.f. 1344 C.C. Romarzollo è un piazzale sterrato al limitare del centro storico di Varignano di Arco della superficie di 1.863 mq. ubicato sul lato nord al di là della stretta carreggiata di via della Libertà rispetto alla p.ed. 78.
Originariamente la p.f. 1344 costituiva un unico compendio con la p.ed. 78 e la p.f. 861 (giardino all’italiana) C.C. Romarzollo.
Il sottosuolo della p.f. 1344 C.C. Romarzollo può essere sviluppato per la realizzazione di un parcheggio interrato: “possibilità di realizzare posti auto interrati, anche in forma di box o garage chiusi, comprensivi delle relative vie di accesso e di esodo carrabili e pedonali fuori terra necessari all’agibilità del parcheggio interrato”
Sviluppo urbanistico:
In data 24 luglio 2019 venne stipulato un accordo pubblico-privato tra il Comune di Arco e Patrimonio del Trentino S.p.a di cui all’art. 25 L.P. 15/2015, relativo all’operazione perequativa TP 4, recepito nella variante n. 15 al PRG, adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 di data 7 agosto 2019, ai sensi dell’art. 37 L.P. 4 agosto 2015 n. 15.
Con tale accordo si perfeziona la costituzione del diritto di superficie permanente sull’area fuori terra di mq 1.863, individuata catastalmente con la p.f. 1344 C.C. Romarzollo, in favore del Comune di Arco.
Con Deliberazione n. 1936 del 12 novembre 2021 la Giunta provinciale ha approvato la variante n. 15 al PRG del Comune di Arco, addivenendo per l’effetto alla conclusione del relativo procedimento di approvazione disposto dal Comune di Arco medesimo.
Le norme tecniche di attuazione del PRG di Arco individuano, in maniera autonoma e disgiunta, l’intervento edilizio sull’immobile costituito dalla p.ed. 78 e dalla p.f. 868 C.C. Romarzollo nell’ambito A01 e l’intervento di realizzazione del parcheggio interrato nell’ambito A02.
In data 27.02.2026 è stato istituito il diritto di superficie a favore del Comune di Arco per la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso, a cui si rimanda.
Per il dettaglio delle obbligazioni pattuite si rimanda agli stralci di cui al succitato atto, che qui si riportano:
ARTICOLO 1 – CONSENSO ED OGGETTO
In esecuzione dell’accordo citato in premessa, la società “PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A.“, come sopra rappresentata, dichiara di concedere, come concede e costituisce ai sensi dell’art. 952 c.c., a favore del COMUNE DI ARCO, che come sopra rappresentato accetta, il diritto di superficie a tempo indeterminato sul seguente
IMMOBILE
C.C. ROMARZOLLO, P.T. 656
p.f. 1344
censito al Catasto Fondiario del Comune Competente al foglio 12, arativo di classe 2, superficie 1863 mq, R.D. euro 10,58, R.A. euro 5,29,
al fine di costruire e mantenere sopra il suolo un fabbricato da destinari a parcheggio pubblico con relativi impianti e pertinenze.
ARTICOLO 2 – PRECISAZIONI E PATTI
Il diritto di superficie è costituito a tempo indeterminato.
Il citato diritto è costituito per la realizzazione di un parcheggio pubblico in superficie agibile anche ai mezzi di soccorso.
Le Parti convengono che il Comune di Arco provvederà a svincolare la cauzione prevista ai sensi dell’art. 3 dell’accordo pubblico-privato stipulato in data 24 luglio 2019 entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.
Resta in proprietà del concedente il sottosuolo, con possibilità di realizzare posti auto interrati, anche in forma di box o garage chiusi, comprensivi delle relative vie di accesso e di esodo carrabili e pedonali fuori terra necessari all’agibilità del parcheggio interrato (definiti di seguito anche Opera).
Qualora il concedente intendesse esercitare la possibilità realizzativa indicata al precedente comma, lo stesso sarà tenuto a provvedere al livellamento e all’asfaltatura della superficie adibita a parcheggio pubblico, dimensionando il solaio di copertura per permettere la realizzazione di un parcheggio pubblico di superficie accessibile anche ai mezzi di soccorso e ad eventuali opere di approntamento concordate con l’Amministrazione comunale fino ad un concorso massimo, compresa l’asfaltatura, di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero); resta in carico al Comune di Arco la realizzazione di eventuali ulteriori opere di completamento del parcheggio.
Qualora il concedente esercitasse la possibilità realizzativa sopra indicata, il Comune di Arco si impegna a non richiedere indennizzo alcuno nel caso di occupazione del terreno sovrastante per il tempo strettamente necessario per la realizzazione del parcheggio interrato, fatta salva la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si concretizzasse la possibilità realizzativa sopra indicata, le Parti convengono espressamente che il Comune di Arco sarà tenuto – entro e non oltre cinque anni decorrenti dalla data odierna – a rideterminare nei confronti di Patrimonio del Trentino e/o dei terzi suoi aventi causa il diritto di superficie costituitoa suo favore, limitatamente alle opere e/o ai volumi tecnici necessari al parcheggio (tra cui rientrano a titolo esemplificativo rampe di accesso, scale, vani ascensore e bocche di aerazione), come risultanti da apposita documentazione comprovante la realizzazione dell’opera.
Il Comune prende atto ed accetta che tale rideterminazione avverrà mediante la risoluzione consensuale senza oneri del presente diritto di superficie e la contestuale costituzione di diverso diritto di superficie a tempo indeterminato su area che tenga conto dei citati volumi tecnici fuori terra, previamente visionati e concordati dalle Parti, nel rispetto della normativa urbanistica e della realizzazione dell’opera, con spese tecniche e notarili a carico del soggetto che intenderà realizzare l’Opera.
Il termine di cinque anni sopra indicato potrà essere prorogato – su richiesta del concedente in qualità di soggetto attuatore – per il periodo che il Comune di Arco riterrà congruo anche tenuto conto della programmazione delle opere pubbliche comunali e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori cinque anni.
ARTICOLO 2 BIS – PATTUIZIONI ACCESSORIE
Nel caso di alienazione da parte di Patrimonio del Trentino S.p.A. della nuda proprietà riferita al sottosuolo della p.f. 1344 C.C. Romarzollo in forma disgiunta rispetto alle realità tavolarmente identificate dalla p.ed. 78 e dalla p.f. 868 C.C. Romarzollo per la realizzazione dell’Opera di cui al precedente articolo 2 del presente atto, i rapporti fra l’Amministrazione comunale, titolare del diritto di superficie, e il soggetto attuatore proprietario del sottosuolo della p.f. 1344 C.C. Romarzollo, verranno regolati con titolo edilizio convenzionato, fermo restando che in tale il nuovo proprietario, soggetto attuatore, sucentra quale terzo avente causa in quanto previsto al precedente art. 2. Pertanto il Comune di Arco accetta sin d’ora che Patrimonio del Trentino s.p.a. si impegnerà ad inserire nell’atto di cessione a terzi la seguente clausola:
“il terzo attuatore dell’Opera di cui all’articolo 2 dell’atto di costituzione del diritto di superficie sulla p.f. 1344 C.C. Romarzollo sarà tenuto – a fronte della rinuncia del Comune di Arco a richiedere indennizzo alcuno nel caso di occupazione del terreno sovrastante per il tempo strettamente necessario per la realizzazione dell’Opera, fatta salva la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi – a provvedere al livellamento e all’asfaltatura della superficie adibita a parcheggio pubblico, dimensionando il solaio di copertura per permettere la realizzazione di un parcheggio pubblico di superficie accessibile anche ai mezzi di soccorso e ad eventuali opere di approntamento concordate con l’Amministrazione comunale, fino ad un concorso massimo, compresa l’asfaltatura, di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Il terzo acquirente prende atto ed accetta che detto importo potrà essere indicizzato – su richiesta scritta del Comune di Arco – con applicazione dell’indice ISTAT di rivalutazione monetaria per il periodo decorrente dalla data di stipula del presente atto alla data di richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’Opera di cui all’articolo 2 del medesimo atto”.
Foto di Marco Parisi (2023).